1. Al fine di unificare i criteri di concessione dei parcheggi per disabili, ogni comune con popolazione superiore a
a) il sindaco o un dirigente comunale suo delegato;
b) un componente della polizia municipale del comune;
c) un rappresentante della ASL territorialmente competente;
d) un rappresentante dei servizi sociali comunali;
e) un rappresentante indicato dalle associazioni di disabili.
2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere sulla realizzazione di parcheggi sia generici sia personalizzati.