Art. 13.
(Commissioni comunali per la concessione di parcheggi per disabili).

      1. Al fine di unificare i criteri di concessione dei parcheggi per disabili, ogni comune con popolazione superiore a

 

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75.000 abitanti istituisce una apposita commissione composta da:

          a) il sindaco o un dirigente comunale suo delegato;

          b) un componente della polizia municipale del comune;

          c) un rappresentante della ASL territorialmente competente;

          d) un rappresentante dei servizi sociali comunali;

          e) un rappresentante indicato dalle associazioni di disabili.

      2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere sulla realizzazione di parcheggi sia generici sia personalizzati.